Il consulente finanziario

ll 24 febbraio del 1998 con il D.L. nr. 58 è nata in Italia una nuova autonoma Figura Professionale: Il Consulente Finanziario. L’adozione della Mifid con le modifiche apportate al D.L. 58/98 hanno sancito la validità della norma in vigore dal lontano 1998.
Da questo ambito professionale emerge una nuova specializzazione esercitabile solo da Libero Professionista in totale ed oggettiva assenza di conflitto d'interesse : Il Consigliere agli investimenti Finanziari che in forza a quanto previsto dal D.L. 58/98 e dal Codice Civile deve interfacciarsi con i propri clienti con la conoscenza e la consapevolezza delle nuove possibilità che derivano sia a lui sia ai suoi clienti. Ovvero:

  • piena e consapevole presa d'atto che la Mifid e quindi il D.L. 58/98 hanno, inequivocabilmente, previsto la consulenza generica come quella consulenza esercitabile solo in totale assenza di rapporto con qualsivoglia istituzione finanziaria che produce e/o distribuisce qualsiasi genere di prodotto e/o strumento finanziario e/o assicurativo finanziario. Per l'esercizio di questa libera professione, il Consulente non necessita di nessun tipo di autorizzazione ne da parte della Consob ne da qualunque altro Ente o Istituzione.
  • la consulenza esercitata come Libera Professione è stata equiparata e quindi assoggettata alle leggi e norme che regolamentano altre professioni come quella di Commercialista e quella di Avvocato e queste sono regolate dal Codice Civile, oltre a norme deontologiche. Come avviene per i suddetti professionisti, un cittadino che per qualsivoglia atto decida di farsi rappresentare, può farlo in forza alle norme vigenti che gli danno piena facoltà di rilasciare al proprio professionista o altra terza persona incarico/delega con o senza rappresentanza verso i terzi siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o istituzioni. Nulla e nessuno può alienare i diritti che derivano dalle norme e dalle leggi fondamentali del diritto costituzionale.
  • il Consulente Libero Professionista mette a disposizione dei propri clienti le proprie conoscenze, le proprie esperienze o meglio il proprio patrimonio professionale, etico ed intellettuale che manifesta nell' espletamento della sua professione per l'incarico ricevuto.
  • il Consulente Libero Professionista risponde del proprio operato esclusivamente al proprio cliente mandatario a norma del codice civile e a nessun' altra parte terza sia essa persona fisica/giuridica o Istituzione preposta al controllo delle attività finanziarie. La sua professione esula da tutto ciò.
  • al Consulente Libero Professionista sono permessi o meglio demandati una serie di atti e di operatività che, in forza del proprio ruolo, non sono assimilabili alla "Gestione surrettizia", mentre è tale se le stesse cose vengono fatte dal consulente vincolato dal mono mandato (Promotore Finanziario) che ha in essere con un soggetto autorizzato alla distribuzione fuori sede di servizi e/o prodotti finanziari.